Art. 166.
(Progetti per le persone dipendenti da stupefacenti o da alcool).

      1. I progetti per le persone dipendenti da stupefacenti, proposti ed attuati dal servizio tossicodipendenze pubblico o, previa valutazione positiva dello stesso, da enti od organismi privati compresi negli enti ausiliari previsti dall'articolo 115 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono organizzati in forma di comunità diurna. Vengono realizzati programmi diurni, anche di riduzione del danno, nei

 

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casi che lo richiedono. Per tali progetti è consentita l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 29 in materia di lavoro o di altre attività trattamentali all'esterno.
      2. Resta salva, comunque, la possibilità di ammissione a misure alternative più ampie di quelle previste dal presente articolo sia nella costanza di partecipazione al progetto, sia per un diverso inserimento esterno, anche di lavoro.
      3. I progetti di cui al presente articolo possono accedere al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga previsto dall'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.